Art. 18.
(Designazione, presentazione e protezione dei vini a DO e a IGT).

      1. Per la designazione, presentazione e protezione delle DO e delle IGT dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e dal regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni, nonché le disposizioni nazionali attuative della normativa comunitaria.